上次审查: 16 十一月 2023

管理措施

德格斯 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
在) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, 服务和用品, di cui al decreto legislativo 12 四月 2006, n. 163;
C) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 的 2009;
D) 主管部门与私人实体或其他公共主管部门签订的协议,,it,对于本段提及的清单中包括的每项措施,,it,内容已发布,,it,对象,,it,与程序相关的文件中包含的任何预期支出和主要文件的详细信息,,it,发布以摘要表的形式进行,,it,草拟包含契约的文件时自动产生,,it.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

– 任命订约当局的注册经理 (感觉)