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电话和电子邮件

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Riferimenti Normativi


Art. 13, C. 1 lett. D – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
D) 电话号码列表以及机构电子邮件箱和专用的经过认证的电子邮件箱,,it,公民可以向其寻求有关机构任务的任何请求,,it, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.



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