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特许权行为

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Riferimenti Normativi


德格斯 33/2013 – 文章 26, 段 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 贡献, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, 贡献, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 的 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, 段 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
在) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
C) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
D) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
和) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.



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